Nautica - La Legge Italiana

La Legge italiana sulla Nautica

L’esercizio dell’attività nautica è attualmente regolato dalla Legge 172 del 8/7/2003 e dal nuovo Codice della Nautica da diporto emanato con Decreto 171 del 18/07/2005 in cui si recepiscono alcuni punti della normativa comunitaria di cui alla Direttiva 2003\44\CE.

In seguito, con Decreto 146 del 29/7/2008 è stato emanato il Regolamento di attuazione al Codice che definisce alcune disposizioni pratiche ma non completa la riforma prevista nel Codice stesso. Restano ad esempio ancora da definire i nuovi programmi di esame per il conseguimento delle patenti nautiche.

 

Districarsi tra le norme

In questa serie di guide offriremo alcune informazioni riguardanti i diritti e gli obblighi attualmente previsti per chi svolge attività nautiche di diverso genere, attenendoci quanto più possibile all’intento di mantenerne il carattere pratico e divulgativo.

Cercheremo pertanto di evidenziare quali siano i riflessi pratici e burocratici della normativa vigente traducendo in poche e semplici indicazioni l’enorme e spesso confusionale ammasso di leggi che regolano la nautica in Italia.

 

La Nautica da diporto

Secondo il Codice della nautica, la navigazione è definita da diporto quando viene effettuata a scopo ricreativo o sportivo ovvero non a fini di lucro. Il Codice prevede tuttavia la possibilità di utilizzare tali unità per fini commerciali quali il noleggio (charter) e la locazione, per l’insegnamento della navigazione e per attività sportive di diverso genere, quali la subacquea. Le unità da diporto si distinguono in base alla lunghezza e vengono definite come:

  • Natanti: unità con lunghezza pari o inferiore ai 10 mt.
  • Imbarcazioni: unità di lunghezza compresa tra i 10 e i 24 mt.
  • Navi: unità di lunghezza superiore ai 24 mt.

Oltre alla classificazione di cui sopra esistono norme specifiche che regolano la navigazione di unità particolari quali i Tender, le Moto d’acqua, le Tavole a vela ecc... 

I Registri delle unità da diporto. Immatricolazione

Ai Registri delle unità da diporto (R.I.D.) devono essere obbligatoriamente iscritte tutte le Imbarcazioni e le Navi. I Natanti che vi si iscrivono volontariamente passano automaticamente alla categoria delle Imbarcazioni assumendone il relativo regime giuridico. I Registri sono tenuti dalle Capitanerie di Porto, dagli Uffici Circondariali Marittimi e dagli Uffici Provinciali della ex Motorizzazione Civile (MCTC) i quali al momento dell’iscrizione provvedono a rilasciare i seguenti documenti:

Licenza di navigazione: documento che certifica l’idoneità dell’imbarcazione alla navigazione relativamente alla categoria di progettazione (per le unità marcate CE) o alla certificazione dell’ente tecnico (per le unità non marcate CE). Questo documento non ha scadenza e  va rinnovato solo in casi particolari (cambio del nome, sostituzione del motore, modifiche allo scafo, ecc...)

Certificato di sicurezza: documento che attesta la rispondenza dell’unità da diporto alle disposizioni del regolamento vigente in materia di sicurezza (Decreto 478 del 5/10/99). Per le unità non marcate CE tale certificato è ottenibile solamente in seguito all’ ispezione del RINa (Registro Italiano Navale aeronautico) ed ha validità limitata alla scadenza della quale è necessario richiederne il rinnovo presso gli Uffici Marittimi o Provinciali della ex MCTC.

Le unità registrate vengono anche definite Unità immatricolate poichè all’imbarcazione viene assegnata una vera e propria matricola costituita da una sigla e un numero di identificazione (ad es. RM 411C) che dev’essere obbligatoriamente riportata in altezza di 20 cm. sulle fiancate dello scafo (sulla fiancata di dritta a prua, e sulla fiancata di sinistra a poppa).

 

Direttiva CE e limiti alla navigazione

Dal 17/06/1998 in base alla direttiva 94\25\CE, le unità da diporto per essere commercializzate sul territorio comunitario devono riportare il Marchio CE, il quale certifica la corrispondenza dell’unità a determinate caratteristiche costruttive richieste dal legislatore.

Unità marcate CE

La marcatura CE prevede distinzioni in base alla Categoria di Progettazione, espresse in lettere che determinano la capacità dello scafo di navigare in condizioni di sicurezza in funzione delle condizioni meteomarine e della distanza dalla costa:

Cat. A (navigazione senza limiti) Gli scafi appartenenti a questa categoria possono navigare senza alcun limite dalla costa e senza vincoli riguardanti le condizioni meteomarine.
Cat. B (navigazione d’altura) il limite massimo è definito dalla condizione di Mare Agitato (vento fino a forza 8 e onde fino a 4mt.).
Cat. C (navigazione litoranea) il limite massimo è definito dalla condizione di Mare molto mosso (vento fino a forza 6 e onde fino a 2 mt.)
Cat. D (navigazione in acque interne) navigazione esclusivamente in acque protette, con vento forza 4 e onde fino a 0,3 mt.

Tali indicazioni non costituiscono un obbligo per il conduttore al cui senso responsabilità spetta tuttavia la corretta valutazione della situazione e il corretto impiego del mezzo.

Le unità marcate CE possono quindi navigare a qualsiasi distanza dalla costa nel rispetto delle condizioni meteo stabilite dalla classe di appartenenza.

Unità non marcate CE

Le unita sprovviste di marchio CE continuano ad essere abilitate alla navigazione senza limiti nel caso di Imbarcazioni o entro 6 miglia dalla costa nel caso di Natanti.

I natanti tuttavia possono navigare fino a 12 M.M. dalla costa se in possesso di uno dei seguenti documenti:

  • Certificato di omologazione e Dichiarazione di conformità rilasciati dal costruttore indicanti gli estremi dell’abilitazione alla navigazione senza limiti. 
  • Attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato (RINa, Istituto Giordano...)
Per le unità cancellate dai Registri delle unità da diporto occorre invece l’estratto del Registro dal quale risulti che l’unità era abilitata alla navigazione senza limiti.

 

 

Navigare con i tender

I Tender, ovvero natanti ausiliari che servano da appoggio ad un’unità principale possono navigare entro 1 M.M. dalla costa o dall’imbarcazione madre, di cui devono esporre la matricola identificativa sulle fiancate. La limitata distanza a cui navigano consente una notevole semplificazione delle dotazioni obbligatorie che si riducono ai soli dispositivi di salvataggio individuali (cinture di salvataggio per le persone a bordo più un salvagente anulare con cima regolamentare).

La documentazione da tenere a bordo è invece la stessa prevista per gli altri natanti.

 

 

In Breve

La guida in pillole...

  • Nautica da Diporto: attività di tipo sportivo o ricreativo
  • Imbarcazioni (unità tra 10 e 24 mt.): devono essere obbligatoriamente immatricolate ovvero iscritte ai Registri delle Imbarcazioni da Diporto (R.I.D.)
  • Natanti (unità fino a 10 mt.): non è richiesta l'immatricolazione.
  • I Tender: sono unità di appoggio ad un'unità principale ed hanno obblighi e diritti specifici.
    - Navigazione max entro 1 M.M. dalla costa o dalla barca madre.
    - Esporre la matricola della barca madre.
    - Dotazioni obbligatorie minime. 
  • Marchio CE: la legge prevede diritti e obblighi diversi per unità marcate e non marcate CE. Leggi l'articolo...